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Il Codice della strada definisce l'autoveicolo come un veicolo a motore con almeno quattro ruote e diverso dal motoveicolo.
Caratterizzato da propulsione autonoma, l'autoveiolo ha di solito lo scopo di trasportare su strada persone e cose, in misura diversa a seconda della categoria di appartenenza. D'altra parte, però, esso può anche non essere predisposto per il trasporto: è il caso di alcuni autoveicoli per uso speciale, il cui utilizzo è determinato dalle attrezzature o apparecchiature permanentemente installate.
La costruzione a carattere industriale degli autoveicoli risale agli anni fra il XIX e il XX secolo, quando il motore a
benzina cominciò a funzionare con una discreta regolarità. In quel periodo, infatti, nacquero la Fiat (1899), la Mercedes-Benz (1900) e la Lancia Alfa (1906).
Per la realizzazione del motore a benzina furono molto importanti le esperienze di Felice Matteucci e Nicolò Barsanti. Per il ciclo
a quattro tempi, invece, si dimostrarono fondamentali i lavori di Beau de Rochas (l'inventore), Nikolaus Otto ed Eugen Langen. Il cammino verso l'autoveicolo, inoltre, ricevette un impulso determinante anche grazie a
un tipo di motore brevettato da Gottlieb W. Daimler e Karl F. Benz, indipendentemente l'uno dall'altro, nel 1885.
La prima vettura interamente italiana con motore a benzina può essere considerata quella costruita nel 1894 da Enrico Bernardi.
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Le parti fondamentali dell'autoveicolo sono:
Nella tecnica automobilistica, la tara è la massa minima (permanente) che caratterizza l'autoveicolo, mentre la
massa complessiva a pieno carico è quella massima raggiungibile.
Le direttive europee, in base alle quali vengono omologati gli autoveicoli, includono nella tara anche il conducente, il
carburante, la ruota di scorta, i lubrificanti e il liquido di raffreddamento. In sostanza, l'autoveicolo è considerato in
"ordine di marcia", cioè pronto per partire.
La massa complessiva, invece, viene stabilita dal costruttore e confermata in sede di collaudo. Questo valore è annotato nel
campo F.2 della carta di circolazione (all'interno del secondo riquadro).
La differenza fra la massa complessiva e la tara individua la portata, cioè la massa massima di persone e cose
trasportabili con l'autoveicolo.
A parte la massa complessiva, non sempre i dati riportati sulla carta di circolazione permettono di ricavare con sicurezza la
portata reale del mezzo. Per determinarla, pertanto, di solito conviene pesare l'autoveicolo a vuoto (senza carico) e sottrarre
il valore ottenuto dalla massa complessiva.
Durante la circolazione stradale il carico e le persone devono essere sistemati nella maniera più corretta, in base alle
caratteristiche costruttive dell'autoveicolo e alle disposizioni dettate dal Codice della strada.
Ogni veicolo, per essere considerato idoneo alla circolazione stradale, deve essere sottoposto a visita e prova dal
Dipartimento dei Trasporti Terrestri o da un ente certificatore dell'Unione europea (come Tüv, Dekra, Luxcontrol etc.).
Con l'espressione 'visita e prova' s'intende un insieme di controlli tecnici e documentali che l'autorità o l'organo competente
deve svolgere per garantire la pubblica sicurezza quando il veicolo viene utilizzato. Questi controlli possono essere
effettuati
L'omologazione permette alla casa costruttrice di realizzare una serie di autoveicoli identici al prototipo
provato. Ciascuno degli esemplari prodotti potrà essere immatricolato direttamente con i documenti forniti dalla fabbrica.
Il collaudo in unico esemplare comporta dei controlli che, pur essendo rigorosi, normalmente non sono articolati
come nell'omologazione. Si ricorre a questa procedura, di solito, quando non c'è l'esigenza di produrre in serie degli esemplari
identici. Molti autoveicoli industriali e commerciali da lavoro (allestiti con cassoni, furgoni e apparecchiature come gru
caricatrici o sponde montacarichi) hanno dovuto sostenere un collaudo di questo tipo, per essere dichiarati idonei alla
circolazione.
Con la revisione, infine, viene periodicamente verificato che l'autoveicolo conservi ancora tutti i requisiti
per l'idoneità alla circolazione, stabiliti in precedenza tramite omologazione o collaudo in unico esemplare. Si tratta di una
procedura applicabile solo ad autoveicoli non modificati e già circolanti. Attualmente, la revisione può essere effettuata sia
nelle sedi periferiche del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, sia nei centri privati di revisione.
Nell'articolo 54 del Codice della strada sono elencati i principali tipi di autoveicoli riconosciuti dal nostro Paese:
Nell'articolo 203 del Regolamento, invece, viene fornita una lista più dettagliata di autoveicoli per trasporto specifico e autoveicoli per uso speciale.


